
L’OCC finalizza le norme del GENIUS Act per gli emittenti di stablecoin e la custodia
La norma finale dell’Office of the Comptroller of the Currency riguarda l’emissione di stablecoin di pagamento e alcune attività di custodia; il quadro del GENIUS Act entrerà in vigore a metà gennaio.

L’Office of the Comptroller of the Currency degli Stati Uniti ha finalizzato mercoledì le norme sulle riserve delle stablecoin di pagamento, sui rimborsi e sulle relative attività di custodia, dando attuazione al GENIUS Act per le entità sottoposte alla sua giurisdizione.
La norma finale stabilisce che gli emittenti devono mantenere riserve di valore almeno pari a quello delle stablecoin in circolazione e, in generale, elaborare le richieste di rimborso entro due giorni lavorativi.
La norma si applica alle banche nazionali, alle associazioni federali di risparmio e alle filiali federali, nonché alle loro controllate, oltre che alle società non bancarie che richiedono o ottengono lo status federale di emittente qualificato, secondo l’ annuncio dell’agenzia. Riguarda inoltre gli emittenti qualificati a livello statale quando l’OCC ha autorità regolamentare o di enforcement su di essi.
La norma e il GENIUS Act entreranno in vigore il 18 gennaio 2027.
«Stiamo fornendo un quadro chiaro e pratico per l’innovazione nel settore delle stablecoin di pagamento, con standard rigorosi per la copertura delle riserve, i rimborsi e la gestione dei rischi», ha dichiarato Jonathan Gould, Comptroller of the Currency.
L’OCC ha eliminato la presunzione proposta secondo cui alcuni accordi che coinvolgono affiliate o terze parti correlate violerebbero il divieto di rendimento previsto dalla legge. La norma finale mantiene il divieto per gli emittenti di corrispondere ai detentori interessi o rendimenti esclusivamente per il possesso, l’uso o la conservazione delle loro stablecoin. L’agenzia ha dichiarato di mantenere l’autorità di intervenire contro i tentativi di eludere tale divieto.
L’OCC ha dichiarato che annuncerà separatamente quando inizierà a esaminare le domande degli emittenti e le richieste di deroga; l’agenzia e il Tesoro affronteranno i requisiti del Bank Secrecy Act, di antiriciclaggio e relativi alle sanzioni in un procedimento normativo separato.

